Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è, aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra, o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni».